Dal sito della Regione Veneto:
"Così come previsto dalle normative nazionali ed internazionali in vigore “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia” (Legge n.184 del 1983 così come modificata dalla Legge n.149 del 2001).
Qualora la famiglia non sia in grado di provvedere alla crescita o all’educazione del minore la legge prevede la possibilità dell’allontanamento temporaneamente del minore di età dal suo nucleo familiare, come intervento finalizzato a garantirgli relazioni sociali significative, personalizzate e continue per il tempo necessario alla valutazione, alla cura ed alle eventuali decisioni giudiziarie.
Nei casi previsti dalle norme di legge, l’intervento permette di offrirgli una nuova famiglia attraverso un provvedimento di adozione.
Gli interventi di protezione sociale e di tutela giurisdizionale, soprattutto quando comportano un allontanamento del minore dalla famiglia, non sono esclusivamente focalizzati sul bambino, ma comprendono il “rapporto” che lo lega alla sua famiglia e al suo ambiente sociale di vita.
Per questo l’allontanamento temporaneo non è un “fine”, ma è un “mezzo” attraverso cui mirare alla cura dei legami e delle relazioni familiari e generazionali, nell’obiettivo ultimo del ricongiungimento familiare.
Accanto ai bambini e alle loro famiglie, i soggetti che in Veneto partecipano alla realizzazione di specifici interventi di protezione sociale e di tutela giurisdizionale sono: gli Enti Locali e le Aziende Ulss, le famiglie affidatarie e gli affidatari, gli enti di gestione delle comunità di accoglienza, i tutori e i curatori speciali, la Regione del Veneto, l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, l’Autorità Giudiziariae il Centro di Giustizia minorile, le Forze di Polizia."
Normativa della Regione Veneto e atti di riferimento