Art. 30 della Costituzione Italiana
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Dal Codice Civile:
art. 147: Dovere verso i figli
art. 148: Concorso negli oneri
art. 155:Provvedimento riguardo ai figli
art. 279: Responsabilità per il mantenimento e l'educazione
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il mantenimento deve assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze del figlio.
La decadenza della potestà è presa in considerazione quando c'è un pericolo per la salute fisica e psichica del minore. L'obiettivo è riparare una situazione di grave rischio: la gravità, infatti, è presupposto della decadenza.
Dal Codice Civile:
art. 330: Decadenza dalla potestà sui figli
art. 332 - Reintegrazione nella potestà