Mantenimento dei figli

Art. 30 della Costituzione Italiana

 

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

 

Dal Codice Civile:

art. 147: Dovere verso i figli

art. 148: Concorso negli oneri

art. 155:Provvedimento riguardo ai figli

art. 279: Responsabilità per il mantenimento e l'educazione

 

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il mantenimento deve assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze del figlio.

 

Patria potestà

La decadenza della potestà è presa in considerazione quando c'è un pericolo per la salute fisica e psichica del minore. L'obiettivo è riparare una situazione di grave rischio: la gravità, infatti, è presupposto della decadenza.

 

Dal Codice Civile:

art. 330: Decadenza dalla potestà sui figli

art. 332 - Reintegrazione nella potestà

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Dirigente Scolastico

Liviana Da Re

Coord.re di rete

Prof. Renato Tomasella